Stretta lombarda sugli impianti a terra, sui terreni Dop e Igp in pratica sarà ammesso solo l’agrovoltaico avanzato. Ecco una sintesi della delibera con le nuove indicazioni pubblicate per realizzare impianti FV in Lombardia sia a terra, che agrovoltaici nelle aree agricole, sono le prime indicazioni in attesa del decreto che individuerà le aree idonee ai sensi del D.lgs. 199/2021. Le regole si trovano nell’allegato A della delibera n. XII/1949, approvata dalla giunta regionale il 26 febbraio.
Nella maggior parte dei casi si potranno fare solamente impianti agrovoltaici, perché quelli con moduli a terra sono considerati “tecnicamente difficilmente realizzabili” in quanto riducono o annullano la capacità di coltivare i fondi agricoli. Gli stessi impianti agrovoltaici dovranno anche rispettare diversi requisiti, tra cui una soglia di occupazione massima della superficie agricola utilizzata (40%).
In particolare, sui terreni pregiati dove si coltivano prodotti Dop e Igp sostanzialmente si potranno installare soltanto impianti agrovoltaici avanzati: “in quanto le caratteristiche costruttive (altezza dei moduli dal suolo, interasse tra le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici) e tecnologiche (inserimento di sistemi di monitoraggio dell’insolazione sulle colture, del risparmio idrico, applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione) dell’impianto, sono ritenute tali da garantire la piena operatività dei mezzi agricoli in tutte le fasi dell’attività agronomica e non alterare le caratteristiche dell’ambito geografico di produzione […]”. Mentre: “in via secondaria [nelle medesime aree pregiate] sono considerati realizzabili gli impianti agrivoltaici a condizione che garantiscano la piena operatività dei mezzi agricoli in tutte le fasi dell’attività agronomica”.
Il provvedimento lombardo, nel dare una prima applicazione all’allegato 13 del Preac (Piano regionale energia, ambiente e clima), divide i terreni agricoli in due categorie: categoria “A” con produzioni di particolare tipicità, Dop e Igp, riferite ai settori viti-vinicolo, olivicolo, frutticolo, orticolo e mellifero; categoria “B” che individua le restanti aree agricole, a loro volta suddivise in territori (B1) destinati a specifici usi del suolo, come risaie, vigneti e frutteti, e territori (B2) caratterizzati da produzione di seminativi.
Si prevede poi che per realizzare impianti fotovoltaici nelle aree di tipo “A” e “B1”, sia necessario rispettare quattro requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa vigente, mutuati dalle linee guida per gli impianti agrovoltaici.
L’impianto, per prima cosa, deve rientrare nella definizione di agrovoltaico o agrovoltaico avanzato rispettando due condizioni:
- non occupare più del 40% della superficie agricola utilizzata nella disponibilità di chi propone l’impianto;
- almeno il 70% della superficie agricola utilizzata deve essere destinato all’attività agricola, nel rispetto delle Bpa (Buone pratiche agricole).
Il secondo requisito stabilisce che occorre verificare l’integrazione tra attività agricola e produzione elettrica, mantenendo le produzioni Dop e Igp e confrontando la resa agronomica previsionale con la resa degli ultimi 3 anni precedenti al progetto dell’impianto agroFV. Inoltre, la producibilità elettrica dell’impianto agrovoltaico non deve essere inferiore al 60% di quella di un impianto fotovoltaico standard a terra con le stesse caratteristiche.
Il terzo requisito richiede di comprovare la continuità dell’attività agricola, mantenendo la Produzione lorda vendibile negli anni di esercizio dell’impianto agroFV (la PLV è determinata in sede di progetto, calcolata con riferimento alla media delle PLV ottenute nei primi tre anni del quinquennio precedente all’anno in cui è presentata la domanda di impianto).
Infine, il quarto requisito prevede che il terreno agricolo debba essere condotto da un’impresa agricola con valido titolo di proprietà, affitto o comodato.
Fonte: www.qualenergia.it